Statuto e Regolamenti
Statuto
(approvato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca l'8 aprile 2010)
• Titolo I - Principi generali
• Titolo II - Autonomia statutaria e regolamentare
• Titolo III - Organi del Conservatorio
• Titolo IV - Strutture per la didattica, la produzione e la ricerca
• Titolo V - Strutture di servizio
• Titolo VI - Centri di servizio e organizzazione generale degli uffici
• Titolo VII - Norme finali
Titolo I - Principi generali
Art. 1 - Natura, ruolo e finalità del Conservatorio
1. Il Conservatorio di Musica "G. Verdi" di Milano, di seguito denominato Conservatorio, è un'istituzione pubblica di alta formazione musicale dotata di personalità giuridica, quale prevista dall'art. 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508. Il Conservatorio, attraverso lo svolgimento di attività didattiche, di ricerca, di produzione e di servizio, persegue fini di studio, elaborazione, sviluppo e diffusione della cultura, della creazione e della pratica musicale.
2. Secondo le modalità che sono oggetto dei regolamenti di cui alle lettere g) e h) del comma 7 dell'art. 2 della citata legge n. 508/99, il Conservatorio istituisce e attiva corsi di formazione di base, di diploma accademico di primo livello, di diploma accademico di secondo livello, corsi di specializzazione, corsi di formazione alla ricerca e corsi di perfezionamento o master e rilascia specifici diplomi di primo e secondo livello, diplomi accademici di specializzazione, diplomi accademici di formazione alla ricerca in campo musicale e diplomi di perfezionamento o master. Istituisce altresì e attiva, fino a nuove disposizioni legislative, corsi secondo i programmi e le modalità dell'ordinamento preesistente alla legge n. 508/99.
3. Il Conservatorio rilascia i titoli di studio indicati nell'elenco allegato al Regolamento didattico.
4. Il Conservatorio ai sensi dell'art. 33 della Costituzione Italiana e della Legge 508/99 e successive modifiche:
a) gode di autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile, anche in deroga alle norme dello Stato e degli enti pubblici, ma comunque nel rispetto dei relativi principi;
b) afferma in ogni sua azione il proprio carattere pluralistico, indipendente da condizionamenti di qualsiasi natura e promuove azioni che favoriscano il superamento di ogni tipo di discriminazione;
c) ispira la propria azione al metodo democratico, garantendo la partecipazione più ampia e la trasparenza dei processi decisionali e assicurando la pubblicità a tutti gli atti conseguenti;
d) valorizza le competenze, le esperienze, le capacità e l'impegno di chi opera nelle sue strutture;
e) imposta le proprie attività su criteri di efficienza e di efficacia, attraverso gli strumenti della programmazione per obiettivi e della valutazione della qualità;
f) garantisce l'applicazione delle norme per il diritto allo studio e organizza i propri servizi didattici, di sostegno e di orientamento in modo da rendere effettivo e proficuo lo studio stesso; assume le opportune iniziative, anche in collaborazione con altri soggetti, al fine di orientare e favorire l'inserimento nel mondo del lavoro dei propri diplomati e specializzati; favorisce, nell'ambito della sua vocazione internazionale, gli scambi culturali e la mobilità dei docenti e degli studenti;
g) in ottemperanza ai principi di cui all'art. 2 comma 8 lettera d) della legge n. 508/99, favorisce anche in sede istituzionale ogni iniziativa volta all'estensione e al miglioramento della formazione musicale di base e alla formazione propedeutica ai corsi normati dal presente Statuto, nonché ogni iniziativa, anche di formazione permanente e di aggiornamento, volta all'estensione e al miglioramento del pubblico musicale;
h) per l'attuazione dei suoi scopi il Conservatorio è aperto alla collaborazione, mediante accordi o convenzioni, con ogni altra istituzione di pari grado, o di grado e tipologia diversi, in Italia e all'estero, e in particolare con le istituzioni AFAM (Politecnici delle Arti) o inter-conservatoriali.
5. Il Conservatorio assicura la conservazione, la valorizzazione e l'arricchimento del patrimonio in suo possesso.
Art. 2 - Libertà d'insegnamento e di ricerca
1. Il Conservatorio assicura ai singoli docenti e alle strutture didattiche, di produzione e di ricerca piena libertà e autonomia. A tal fine garantisce l'accesso ai finanziamenti e l'utilizzazione delle infrastrutture e degli apparati tecnici secondo le norme di legge e le disposizioni regolamentari interne.
2. Il Conservatorio destina annualmente, nella misura consentita dalle risorse a disposizione nel proprio bilancio e dopo aver adempiuto ai compiti didattici e di produzione, una quota delle proprie risorse di bilancio alle strutture didattiche per lo svolgimento e il potenziamento della ricerca in campo musicale.
Art. 3 - Libertà di riunione e uso degli spazi
1. Il Conservatorio garantisce la libertà di riunione nei propri spazi alle componenti interne per motivi culturali, sindacali o legati alla vita del Conservatorio medesimo, secondo le modalità fissate nei regolamenti interni.
2. Il Conservatorio favorisce lo svolgimento di congressi, convegni e iniziative di produzione in campo musicale. L'uso degli spazi per tali attività, o su richiesta di soggetti esterni, è consentito sulla base di disposizioni regolamentari interne dettate dal Consiglio di amministrazione, in corrispondenza con esigenze di accertato livello, che non contrastino con la vocazione culturale e con il funzionamento dell'Istituzione.
Art. 4 - Finanziamenti
1. Le fonti di finanziamento del Conservatorio sono costituite da trasferimenti da parte dello Stato, da erogazioni di soggetti pubblici e privati, da entrate proprie; tutte le fonti di finanziamento, sia pubbliche sia private, entrano nel bilancio del Conservatorio.
2. Le entrate proprie sono costituite da contributi e da forme autonome di finanziamento, quali contributi volontari, proventi di attività, rendite, frutti e alienazioni del patrimonio, atti di liberalità e corrispettivi di contratti e convenzioni, nonché da contributi derivanti dalla concessione in uso degli spazi a soggetti esterni secondo il precedente art. 3, comma 2. Per le spese di investimento il Conservatorio può ricorrere, nei limiti e alle condizioni previste dalla legislazione vigente, a prestiti o ad altre forme di finanziamento, in modo da garantire le condizioni di equilibrio di bilancio su scala pluriennale.
Titolo II - Autonomia statutaria e regolamentare
Art. 5 - Statuto
Il presente Statuto del Conservatorio è adottato ai sensi del D.P.R. 28 febbraio 2003, n.132 e successive modifiche e del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212.
Art. 6 - Autonomia regolamentare del Conservatorio
L'autonomia regolamentare del Conservatorio si esplica nell'emanazione del Regolamento didattico, del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, del Regolamento degli uffici amministrativi e dei regolamenti interni contenenti le disposizioni di carattere organizzativo, gestionale e disciplinare.
Art. 7 - Regolamento didattico
1. Il Regolamento didattico disciplina l'ordinamento degli studi in base ai quali il Conservatorio rilascia titoli con valore legale. Esso elenca altresì gli insegnamenti attivabili in relazione ai rispettivi ordinamenti e definisce le norme generali riguardanti i corsi e le attività formative previste dal Regolamento di cui alla lettera h), comma 7, art. 2 della legge n. 508/99. E' deliberato dal Consiglio accademico a maggioranza assoluta, sentita la Consulta degli studenti, e adottato con decreto del Direttore.
2. Il testo di Regolamento, deliberato ai sensi del comma precedente, è trasmesso al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, che, acquisito il parere del CNAM, esercita il controllo.
3. Il Regolamento entra in vigore con la pubblicazione all'albo dell'istituto.
4. La revisione del Regolamento didattico avviene secondo le procedure previste per l'approvazione.
5. Per l'approvazione del Regolamento si applicano l'art.8, comma 3, lettera d) e l'art.14, comma 3 del DPR n. 132/03, nonché l'art.10 comma 2 del DPR n. 212/05.
Art. 8 - Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità
1. Il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità disciplina le modalità di esercizio dell'autonomia amministrativa, finanziaria e contabile dell'istituto. Deliberato dal Consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta, sentito il Consiglio accademico, secondo uno schema tipo elaborato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, è adottato con decreto del Presidente.
2. Il testo di Regolamento, deliberato ai sensi dei commi precedenti, è trasmesso al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per l'approvazione, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica.
3. Il Regolamento entra in vigore con la pubblicazione all'albo dell'istituto.
4. La revisione del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità avviene secondo le medesime procedure previste per l'approvazione.
Art. 9 - Regolamento di organizzazione degli uffici
1. Il Regolamento degli uffici amministrativi disciplina l'organizzazione degli uffici cui è attribuita la gestione amministrativa e contabile dell'istituzione.
2. E' deliberato, a maggioranza assoluta, dal Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio accademico, ed è trasmesso al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per l'approvazione, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica. E' emanato con decreto del Presidente.
3. Il regolamento entra in vigore con la pubblicazione all'albo dell'istituto.
4. La revisione del regolamento degli uffici amministrativi avviene secondo le procedure previste per l'approvazione.
Art. 10 - Regolamenti interni
1. I regolamenti di tutte le strutture di gestione e organizzazione della didattica, della produzione e della ricerca, nonché quelli della Biblioteca e dei Centri di servizio sono deliberati dal Consiglio di amministrazione su conforme parere del Consiglio accademico, e adottati con decreto a firma congiunta del Presidente e del Direttore.
2. Il Regolamento della Consulta degli studenti, predisposto e approvato dalla Consulta medesima, è adottato con decreto a firma congiunta del Presidente e del Direttore, verificatane la compatibilità con la legislazione di riferimento e con lo Statuto dell'Istituzione.
3. I regolamenti non possono contenere disposizioni contrastanti con prescrizioni di legge o con lo Statuto dell'Istituzione. Verificandosi siffatte ipotesi di contrasto, ovvero ipotesi di contraddizioni interne a livello regolamentare, i relativi testi vengono rinviati agli organi deliberanti con atto del Presidente o del Direttore.
Titolo III - Organi del Conservatorio
Art. 11 - Organi
1. Ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 132/03, sono organi necessari dell'Istituzione:
a) il Presidente
b) il Direttore
c) il Consiglio di amministrazione
d) il Consiglio accademico
e) il Collegio dei revisori
f) il Nucleo di valutazione
g) il Collegio dei professori
h) la Consulta degli studenti
2. Sono altresì organi dell'Istituzione:
i) la Consulta del personale tecnico-amministrativo
l) la Commissione di disciplina.
3. Tutti gli organi dell'Istituzione, fatta eccezione per il Collegio dei professori, durano in carica tre anni; i singoli membri di tali organi possono essere confermati consecutivamente una sola volta.
4. In caso di sopravvenuta perdita dei requisiti oggettivi di appartenenza agli organi di cui sopra, si procede nel più breve tempo possibile a nomine o elezioni suppletive secondo le modalità specifiche di ogni organo.
5. Fatte salve le incompatibilità sancite dalla legge e dalle norme contrattuali vigenti:
a) sono fra loro incompatibili le cariche di consigliere accademico, rappresentante dei docenti in Consiglio di amministrazione, coordinatore di Dipartimento, membro della Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU), delegato sindacale (terminale associativo), componente della Commissione di disciplina, componente della Commissione per la qualità della didattica e della ricerca, membro del Nucleo di valutazione. Il membro del Nucleo di valutazione non può inoltre ricoprire gli incarichi di cui all'art. 13, comma 9 del presente Statuto;
b) i componenti del Consiglio di amministrazione non possono accettare incarichi da parte di enti e/o istituzioni che intrattengano rapporti economici con il Conservatorio;
c) le cariche di Direttore, di componente del Consiglio di amministrazione e di componente del Consiglio accademico non sono compatibili con incarichi dirigenziali in altre istituzioni di formazione o di produzione musicale, con salvezza di opzione;
d) i membri del Consiglio accademico non possono prendere parte al voto su delibere che vedano coinvolti personalmente, o quali rappresentanti di enti o istituzioni esterne, loro stessi ovvero parenti o affini fino al terzo grado.
Art. 12 - Presidente
1. Il Presidente dell'Istituzione è nominato e svolge le funzioni secondo i principi di cui all'art.5 del D.P.R. n. 132/03 e successive modifiche. Il Presidente:
a) è rappresentante legale dell'Istituzione, salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 1 del D.P.R. n. 132/03; convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e ne fissa l'ordine del giorno;
b) è nominato dal Ministro entro una terna di soggetti, designata dal Consiglio accademico, in possesso di alta qualificazione professionale e manageriale, nonché di comprovata esperienza maturata nell'ambito di organi di gestione di istituzioni culturali ovvero avente riconosciuta competenza nell'ambito artistico e culturale;
c) emana i decreti concernenti i Regolamenti di cui ai precedenti art.8 e 9;
d) promuove iniziative volte a potenziare le dotazioni finanziarie del Conservatorio; propone rapporti di cooperazione con soggetti pubblici e privati, la cui approvazione è demandata, secondo le rispettive competenze, al Consiglio accademico o al Consiglio di amministrazione;
e) assume, in caso di necessità e di indifferibile urgenza, i necessari provvedimenti, i quali, se di competenza del Consiglio di amministrazione, sono da sottoporre alla ratifica di tale organo alla prima riunione successiva utile.
2. Qualora per qualsiasi motivo venga meno temporaneamente il Presidente i suoi poteri sono esercitati ad interim dal Direttore, eccezion fatta per quanto riguarda la presidenza del Consiglio di amministrazione.
3. Al Presidente compete autorizzare la conoscenza e/o il rilascio di copie degli atti del Consiglio di amministrazione a fronte di motivata istanza scritta da parte degli eventuali interessati, nel rispetto delle norme sulla riservatezza.
4. Il Presidente, presa visione della programmazione delle attività didattiche, artistiche e di ricerca elaborata dal Consiglio accademico, del piano preventivo di attività e acquisti predisposto dal Consiglio della Biblioteca nonché del rapporto del Direttore, presenta al Consiglio di amministrazione una relazione annuale sulle attività e le prospettive dell'Istituto.
5. Il Presidente è titolare delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente per lo svolgimento di pubblici spettacoli negli spazi dell'Istituto, in conformità all'art. 3 del presente Statuto.
Art. 13 - Direttore
1. Il Direttore, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 132/03, è responsabile dell'andamento didattico, scientifico ed artistico dell'Istituzione e ne ha la rappresentanza legale in ordine alle collaborazioni e alle attività per conto terzi che riguardano la didattica, la ricerca, le sperimentazioni e la produzione. Il Direttore:
a) convoca e presiede il Consiglio accademico;
b) presenta all'inizio e alla fine di ogni anno accademico una relazione pubblica sullo stato dell'Istituzione;
c) assume, in caso di necessità e di indifferibile urgenza, i necessari provvedimenti, i quali, se di competenza del Consiglio accademico, sono da sottoporre alla ratifica di tale organo alla prima riunione successiva utile;
d) emana i decreti relativi ai regolamenti di cui al precedente art.10, commi 1 e 2.
2. Nell'ipotesi di conferimento dell'incarico "per chiara fama" ai sensi del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il Ministro acquisisce preventivamente il parere del Consiglio accademico.
3. Il Direttore, qualora lo richieda, è esonerato dagli obblighi didattici.
4. Al Direttore è attribuita un'indennità di direzione a carico del bilancio dell'Istituzione.
5. Il Direttore è eletto dai docenti dell'Istituzione, di prima e di seconda fascia, tra i docenti di prima fascia - anche di altri Conservatori - in possesso di particolari requisiti di comprovata professionalità stabiliti con il regolamento di cui all'art. 2, comma 7, lettera a) della legge n. 508/1999. Fino all'adozione del predetto regolamento l'elettorato passivo spetta ai docenti di prima fascia con una anzianità di servizio nei ruoli di almeno 5 anni e in possesso di esperienza professionale e di direzione, acquisita anche in ambiti multidisciplinari e internazionali.
6. Il corpo docente elegge il Direttore a scrutinio segreto, sulla base di candidature corredate da programma elettorale e curriculum. Le candidature devono pervenire alla Direzione almeno 20 giorni prima dell'inizio delle votazioni e vengono affisse all'albo dell'Istituto. Le votazioni sono indette dal Direttore in carica almeno 60 giorni prima della scadenza del mandato e si tengono a scrutinio segreto per tre giorni lavorativi consecutivi almeno cinque settimane prima della stessa scadenza. Risulta eletto il candidato che riporta la maggioranza assoluta dei voti (metà più uno degli aventi diritto al voto). Qualora nessun candidato raggiunga detta maggioranza, viene indetto un ballottaggio tra i due candidati che nella prima tornata hanno ottenuto il più alto numero di voti. La votazione di ballottaggio avviene a scrutinio segreto per una durata di tre giorni lavorativi consecutivi, con inizio non prima di sette giorni dalla pubblicazione del risultato della prima votazione. Risulta eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti, quale che sia il numero dei votanti. In caso di parità si considera vincente il candidato che ha minore anzianità anagrafica.
7. Il Direttore entro 30 giorni dall'assunzione della carica nomina un vice-Direttore a cui attribuisce potere di firma su atti urgenti e dovuti. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Direttore, il vice-Direttore subentra al Direttore. In caso di impedimento permanente dello stesso, o di sue dimissioni, il vice-Direttore indice le elezioni per il nuovo Direttore secondo le procedure di cui sopra. Il nuovo Direttore rimane in carica fino al termine del triennio in corso.
8. Il Direttore può affidare a docenti del Conservatorio l'esercizio temporaneo di funzioni che non gli siano inderogabilmente riservate, che comportino compiti anche di rappresentanza istituzionale ovvero siano finalizzate alla realizzazione di progetti specifici o allo svolgimento di attività definite, sentito il parere del Consiglio accademico e del Consiglio di amministrazione.
9. Il Direttore è titolare dell'azione disciplinare nei confronti del personale docente e degli studenti. Tale potere viene esercitato con riferimento alle norme contrattuali del personale docente e a quanto disposto dai regolamenti del Conservatorio. Ogni decisione viene assunta sulla base delle risultanze dell'istruttoria effettuata dalla Commissione di disciplina di cui al successivo art. 19. In casi di particolare gravità e urgenza il Direttore può intervenire con provvedimenti cautelativi anche prima del termine dell'istruttoria, in attesa del provvedimento definitivo.
Art. 14 - Consiglio Accademico
1. Il Consiglio accademico, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 132/03:
a) determina il piano di indirizzo e la programmazione delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca, tenuto conto delle disponibilità di bilancio relative all'esercizio finanziario di riferimento;
b) assicura il monitoraggio e il controllo delle attività di cui alla lettera a) anche sulla base della relazione annuale del Nucleo di valutazione;
c) definisce, nel rispetto delle prerogative di autonomia delle strutture per la didattica, la produzione e la ricerca, le linee guida di intervento e di sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione secondo una programmazione pluriennale;
d) delibera, in conformità ai criteri generali fissati dal Regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera h) della legge n. 508/99, il regolamento didattico di cui all' art. 7 del presente Statuto e, sentita la Consulta degli Studenti, il regolamento degli studenti.
e) esercita le competenze relative al reclutamento dei docenti previste dal Regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge n. 508/99;
f) esercita ogni altra funzione non espressamente demandata dal presente Regolamento al Consiglio di amministrazione.
2. Il Consiglio accademico per l'esercizio delle sue funzioni si avvale di apposite commissioni, la cui costituzione avviene per delibera del Consiglio stesso e, per quello che ad esso compete, del Consiglio di amministrazione. Ogni Commissione è presieduta da un coordinatore designato dal Consiglio accademico.
3. Il Consiglio accademico, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 132/03, è formato da tredici componenti: il Direttore che lo presiede; dieci docenti dell'Istituzione eletti dal corpo docente tra i professori con incarico a tempo indeterminato aventi non meno di due anni di anzianità nella sede, e due studenti eletti secondo le modalità previste dal Regolamento della Consulta degli studenti.
4. Le elezioni vengono indette, con riserva di successiva fissazione della data delle votazioni, dal Direttore in procinto di scadenza. I rappresentanti del corpo docente sono eletti sulla base di candidature con annesso curriculum che a pena di inammissibilità devono pervenire alla Direzione entro sette giorni dalla proclamata elezione del nuovo Direttore, per essere affisse senza ritardo all'albo dell'Istituto. Fino alla vigilia delle votazioni possono svolgersi incontro pre-elettorali. Le operazioni di voto, a scrutinio segreto, si svolgono durante tre giornate consecutive non prima di quindici giorni dalla proclamazione del Direttore neo-eletto, che ne fissa il calendario e l'orario curando la relativa affissione all'albo.
5. Qualora per dimissioni o altra causa venga meno taluno dei componenti il Direttore indice elezioni suppletive per reintegrare la composizione numerica del Consiglio. I nuovi eletti rimangono in carica fino al termine del triennio dalla costituzione dell'organo.
6. Il Consiglio accademico, ai fini della nomina del Presidente, secondo i criteri di cui all'art. 12, comma 1, lett. b) del presente Statuto, designa la terna da proporre al Ministro.
7. Il Consiglio accademico designa il Docente in Consiglio di amministrazione.
8. Il Consiglio accademico delibera l'attribuzione degli incarichi per la gestione delle strutture didattiche, artistiche, di ricerca e di produzione sulla base delle indicazioni provenienti dalle strutture stesse.
9. Il Consiglio accademico, sulla base delle esigenze espresse dalle strutture didattiche, provvede all'attribuzione degli incarichi di docenza, mirando alla migliore valorizzazione delle risorse e delle competenze presenti nel corpo docente.
Art. 15 - Consiglio di Amministrazione
1. Il Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art.7 del D.P.R. n. 132/03, è così composto:
a) il Presidente del Conservatorio, membro di diritto, che lo presiede;
b) il Direttore, membro di diritto;
c) un docente dell'istituzione, oltre al Direttore, designato dal Consiglio accademico;
d) uno studente designato dalla Consulta degli studenti;
e) un esperto di amministrazione, nominato dal Ministro, scelto fra personalità del mondo dell'arte e della cultura, del sistema produttivo e sociale, delle professioni e degli enti pubblici e privati;
f) ulteriori componenti fino ad un massimo di due, nominati dal Ministro su designazione di enti, anche territoriali, fondazioni o organizzazioni culturali, artistiche o scientifiche pubbliche o private, qualora i predetti soggetti contribuiscano al finanziamento o al funzionamento dell'Istituzione per una quota non inferiore a quella stabilita con decreto del Ministro.
2. Qualora per dimissioni o altra causa venga meno taluno dei componenti previsti dalle lettere c) e d) del comma precedente, la sostituzione viene operata con le stesse modalità di designazione di cui sopra.
3. Il Consiglio di amministrazione, in attuazione delle linee di intervento e sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione definite dal Consiglio accademico, stabilisce gli obiettivi e i programmi della gestione amministrativa e promuove iniziative volte a potenziare le dotazioni finanziarie dell'istituzione. In particolare:
a) delibera, sentito il Consiglio accademico, l'approvazione dello Statuto e dei regolamenti di cui ai precedenti art. 8 , 9 e 10;
b) definisce, in attuazione del piano di indirizzo di cui all'articolo 8, comma 3, lett. a) del D.P.R. n. 132/03, la programmazione della gestione economica dell'Istituzione;
c) approva il bilancio di previsione, le relative variazioni, e il rendiconto consuntivo;
d) definisce, nei limiti della disponibilità di bilancio e nel rispetto delle norme contrattuali, l'organico del personale docente e non docente. Per il personale docente acquisisce le proposte del Consiglio accademico. Per il personale non docente acquisisce il parere di apposita commissione, presieduta dal Direttore amministrativo e formata da una rappresentanza designata dalla Consulta del personale tecnico-amministrativo;
e) vigila sulla conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Istituzione, ivi comprese la Biblioteca e la raccolta degli strumenti musicali storici, tenuto conto delle esigenze didattiche, scientifiche e di ricerca derivanti dal piano di indirizzo determinato dal Consiglio accademico;
f) delibera in ordine alla conservazione, al restauro e alla valorizzazione degli strumenti musicali di particolare valore storico e organologico, che appartengono al patrimonio del Conservatorio, sulla base del lavoro della Commissione di cui all'art. 25, comma 2. Il Consiglio delibera sulla concessione di eventuali prestiti, possibili a fronte di particolari garanzie e di particolari benefici didattici e artistici, nonché sulla loro esposizione al pubblico;
g) delibera, coerentemente con i piani di sviluppo e secondo le priorità indicate dal Consiglio accademico, sulla destinazione delle risorse per l'edilizia e sull'uso degli spazi da parte di terzi;
h) determina, sentiti il Consiglio accademico e la Consulta degli studenti, la misura dei contributi a carico degli studenti;
i) assicura i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni e delle attività della Consulta degli studenti;
l) delibera le eventuali trasformazioni del patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Istituto, ivi compresa l'accettazione di lasciti e donazioni.
4. Il Consiglio d'amministrazione è convocato dal Presidente d'iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei inoltrati agli aventi diritto almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Il Consiglio d'amministrazione si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei Consiglieri. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal Presidente. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice-presidente. In caso di assenza anche del Vice-presidente, la riunione verrà aggiornata alla prima data utile. Delle riunioni è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede la riunione e dal segretario. Al Consiglio di amministrazione partecipa il Direttore amministrativo con voto consultivo e funzione di verbalizzante. In caso di impedimento il Direttore amministrativo delega a rappresentarlo un dipendente di sua fiducia.
5. La competenza del Consiglio di amministrazione in ordine alla migliore gestione e all'incremento delle risorse patrimoniali e finanziarie è finalizzata all'estensione e alla qualificazione dell'offerta formativa e della correlata produzione artistica e di ricerca, secondo programmazioni pluriennali.
6. Nella sua prima seduta il Consiglio nomina tra i propri componenti un Vicepresidente che, in assenza o impedimento del Presidente, ne svolge le funzioni in seno all'organo.
7. In caso di mancata tempestiva ricostituzione del Consiglio di amministrazione dopo la sua scadenza l'ordinaria amministrazione del Conservatorio viene provvisoriamente gestita dal Presidente.
8. I consiglieri nominati successivamente alla composizione del Consiglio rimangono in carica fino alla scadenza dell'intero organo.
Art. 16 - Collegio dei Professori
1. Ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 132/03, il Collegio dei professori:
a) è composto dal Direttore, che lo presiede, e da tutti i docenti di prima e di seconda fascia in servizio presso l'Istituzione;
b) svolge funzione di supporto alle attività del Consiglio accademico, contribuendo a determinare gli obiettivi generali e le linee di indirizzo;
c) formula pareri e avanza richieste a proposito delle due relazioni annuali presentate dal Direttore, nonché della revisione dello Statuto e dei regolamenti.
2. Il Collegio dei professori è convocato dal Direttore e, su specifiche tematiche, tutte le volte che ne sia fatta richiesta dalla metà più uno dei componenti il Consiglio accademico, o da un terzo dei componenti il Collegio medesimo.
Art. 17 - Collegio dei Revisori
1. Ai sensi dell'art.9 del D.P.R. n. 132/03, il Collegio dei revisori, costituito con provvedimento del Presidente, è composto da tre membri, di cui uno, che lo presiede, designato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, e due designati dal Ministro dell'Università e Ricerca.
2. I componenti devono essere in possesso dei requisiti di cui al d.l. 27 gennaio 1992, n. 88.
3. Il Collegio dei revisori vigila sulla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa; espleta i controlli di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art. 2 del D.l. 30 luglio 1999, n. 286; ad esso si applicano le disposizioni del codice civile in quanto compatibili.
Art. 18 - Nucleo di valutazione
1. Ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 132/03, il Nucleo di valutazione, costituito con delibera del Consiglio di amministrazione, è formato da tre componenti aventi competenze differenziate, designati di concerto dal Consiglio accademico e dal Consiglio d'amministrazione: un docente non facente parte degli organi di governo dell'Istituzione e due componenti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione.
2. La nomina del Nucleo di valutazione avviene entro 30 giorni dalla data di insediamento del Consiglio di amministrazione. La nomina ha validità triennale con possibilità di rinnovo consecutivo soltanto per un altro triennio.
3. Il Nucleo di valutazione verifica la rispondenza dei risultati agli obiettivi. In particolare:
a) ha compiti di valutazione dei risultati dell'attività didattica e scientifica e del funzionamento complessivo dell'Istituzione, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, l'utilizzo ottimale delle risorse, ivi comprese quelle amministrative e tecniche;
b) redige una relazione annuale sulle attività e sul funzionamento dell'Istituzione sulla base di criteri generali determinati dal Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario, sentito il CNAM. La relazione è trasmessa al Ministero entro il 31 marzo di ogni anno e costituisce il quadro di riferimento per l'assegnazione da parte del Ministero di contributi finanziari;
c) acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti sulle attività didattiche, dandone conto nella relazione annuale di cui alla lett. b).
4. Il Conservatorio assicura al Nucleo di valutazione l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.
Art. 19 - Commissione di disciplina
1. La Commissione di disciplina ha compiti di istruttoria relativamente ai procedimenti disciplinari. Per i procedimenti a carico dei docenti la Commissione è composta da tre docenti designati dal Consiglio accademico. Nel caso di procedimento nei confronti di uno studente la Commissione suddetta viene integrata da due studenti designati dalla Consulta degli studenti. Per procedimenti a carico di un componente del personale tecnico amministrativo, la Commissione è formata da tre rappresentanti designati dalla Consulta del personale medesimo. I risultati dell'istruttoria sono condizione per la prosecuzione del procedimento disciplinare salvo casi di particolare urgenza e gravità che richiedano immediati interventi cautelativi.
2. La stessa Commissione nelle sue tre configurazioni, o in forma congiunta ove necessario, ha funzione di Giurì d'onore al quale possono ricorrere docenti, studenti e personale tecnico amministrativo qualora ritengano lesa la propria onorabilità.
Art. 20 - Consulta degli Studenti
1. Ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. n.132/03 la Consulta degli studenti, oltre ad esprimere i pareri previsti dallo Statuto e dai regolamenti, può indirizzare richieste e formulare proposte al Consiglio accademico e al Consiglio di amministrazione con particolare riferimento all'organizzazione didattica e dei servizi per gli studenti.
2. La Consulta è formata da sette rappresentanti, cui si aggiungono i due studenti eletti nel Consiglio accademico. Costituiscono l'elettorato passivo gli studenti maggiorenni, l'elettorato attivo gli studenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno d'età. Eventuali aumenti o diminuzioni nel numero degli studenti che costituiscono la base elettorale della Consulta comportano - nel momento della votazione per il rinnovo - una variazione corrispondente del numero dei rappresentanti secondo l'art. 12 del D.P.R. n. 132/03.
3. Tutti i componenti della Consulta sono eletti dagli studenti a scrutinio segreto sulla base di candidature comunicate alla Direzione almeno 10 giorni prima dell'inizio delle votazioni. Le elezioni sono indette dal Direttore almeno 20 giorni prima dell'inizio delle votazioni, che si svolgeranno durante un periodo di 3 giorni lavorativi.
4. Le procedure per la designazione del rappresentante degli studenti nel Consiglio di amministrazione e per l'elezione dei due rappresentanti nel Consiglio accademico e dei rappresentanti in ogni altro organo di gestione della attività didattiche, produttive, di ricerca e di servizio sono contenute nel Regolamento della Consulta degli studenti.
5. La Consulta degli studenti elabora il piano per l'eventuale finanziamento di attività proposte al Consiglio accademico e al Consiglio d'amministrazione secondo le rispettive competenze; tale piano deve essere presentato al Consiglio d'amministrazione nel tempo utile per l'approvazione del bilancio preventivo annuale.
6. Ogni studente eletto nella Consulta ha un mandato triennale, salvo quanto disposto all'art. 11, comma 4 del presente Statuto, rinnovabile consecutivamente una sola volta. Ogni anno si svolgono, entro il 30 novembre, le elezioni per coprire i posti eventualmente risultanti vacanti nella Consulta.
Art. 21 - Consulta del personale tecnico-amministrativo
1. La Consulta ha funzione di carattere propositivo e consultivo nei confronti del Consiglio accademico e del Consiglio di amministrazione.
2. La Consulta è formata dal Direttore amministrativo, che la presiede e la convoca almeno due volte l'anno, da due rappresentanti eletti dal personale amministrativo al proprio interno e da quattro rappresentanti eletti dal personale tecnico al proprio interno.
3. La consulta esprime pareri e formula proposte:
a) su specifiche problematiche riguardanti le attività tecnico-amministrative;
b) sui regolamenti nelle parti che riguardano il personale tecnico-amministrativo;
c) sulla pianta organica del personale tecnico-amministrativo.
Titolo IV - Strutture per la didattica, la produzione e la ricerca
Art. 22 - Offerta formativa
1. Le strutture per la didattica, la produzione e la ricerca, stabilite in base ai dettami del D.P.R. n. 212/05, fanno parte integrante dell'offerta formativa del Conservatorio e sono la sede primaria dell'elaborazione e della programmazione di questa, salve le prerogative del Consiglio accademico.
2. La natura, il numero e i compiti di tali strutture sono oggetto di determinazione del Regolamento didattico del Conservatorio.
3. A tutti questi organismi il Consiglio d'amministrazione destina spazi e risorse finanziarie nei limiti di bilancio e nell'ambito delle norme del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
4. Gli organismi di gestione delle strutture di cui al comma 1 hanno durata triennale e i loro coordinatori o referenti possono essere rieletti consecutivamente una sola volta.
Art. 23 - Commissione per la qualità della didattica e della ricerca
1. La Commissione per la qualità della didattica e della ricerca è istituita con funzioni consultive dal Consiglio accademico ai sensi dell'art. 14, comma 2 del presente Statuto.
2. I suoi compiti sono :
a) proporre un'evoluzione e un aggiornamento costante dell'offerta formativa in linea con gli standard internazionali dell'eccellenza e con i requisiti necessari per l'accesso a programmi di finanziamento nazionale e internazionale;
b) attivare procedure di confronto internazionale con Istituzioni affini;
c) verificare, sentito il Nucleo di valutazione di cui all'art. 18, le valutazioni espresse dagli studenti sull'organizzazione e la funzionalità della didattica impartita.
3. La Commissione, designata dal Consiglio accademico, è composta da docenti interni e da almeno due esterni scelti tra esperti di formazione e di gestione della cultura.
Titolo V - Strutture di servizio
Art. 24 - Biblioteca
1. Il Conservatorio di Milano assume la responsabilità della conservazione, della gestione e della valorizzazione dell'ingente patrimonio costituito dalla propria Biblioteca che, contestualmente alla funzione di struttura a disposizione dell'attività d'insegnamento, di ricerca e di produzione dell'Istituto, svolge un servizio culturale nell'interesse della comunità nazionale e internazionale dei musicologi, degli storici, degli studiosi in generale. Al funzionamento della Biblioteca sono preposti il Bibliotecario e il Consiglio della Biblioteca.
2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente comma 1. il Consiglio di amministrazione individua idonei locali e adeguate risorse strumentali e finanziarie.
3. Sono membri di diritto del Consiglio della Biblioteca il Direttore che lo presiede ed il Bibliotecario. Sono altresì membri un componente designato dal Consiglio di amministrazione, uno designato dal Consiglio accademico e uno studente indicato dalla Consulta degli studenti. Il Consiglio della Biblioteca, su indicazione del Bibliotecario, può proporre al Consiglio accademico la cooptazione di un altro componente, scelto tra studiosi di riconosciuto valore, anche esterni al Conservatorio. Il Consiglio della Biblioteca predispone ai sensi dell'art.10, comma 1 del presente Statuto il Regolamento della Biblioteca, che viene deliberato e adottato con le modalità previste dal medesimo art. 10, comma 1.
4. Il Consiglio della Biblioteca determina un piano preventivo di attività e acquisti, inoltrando al Consiglio di amministrazione la richiesta delle risorse corrispondenti. Il Consiglio della Biblioteca verifica periodicamente l'attuazione delle attività deliberate; stende una relazione conclusiva entro la fine dell'anno accademico, controlla la qualità del servizio e propone al Consiglio di amministrazione gli interventi atti a migliorarlo anche attraverso piani di sviluppo pluriennali.
Art. 25 - Patrimonio storico
1. Il Conservatorio di Milano assume la responsabilità della conservazione, dell'utilizzo e della valorizzazione del proprio patrimonio di strumenti musicali storici e di altri beni culturali.
2. Per le funzioni di cui al precedente comma e per l'acquisizione di altri strumenti storici è costituita apposita Commissione, secondo quanto previsto dal Regolamento interno per la gestione degli strumenti musicali di proprietà del Conservatorio, che integra la normativa del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità di cui all'art. 8.
Titolo VI - Centri di servizio e organizzazione generale degli uffici
Art. 26 - Centri di servizio
1. Il Conservatorio assicura il funzionamento di Centri di servizio al fine di integrare le attività didattiche e organizzative mediante qualificati supporti. Essi possono riguardare: il diritto allo studio; la mobilità nazionale e internazionale dei docenti e degli studenti; servizi informatici, statistici, telematici, multimediali, di stampa ed editoriali; servizi di comunicazione e pubbliche relazioni; servizi di supporto alla produzione e quanti altri servizi possano rendersi necessari.
2. Le modalità di istituzione, organizzazione e funzionamento dei Centri di servizio sono stabilite e disciplinate da appositi regolamenti deliberati dal Consiglio di amministrazione di concerto con il Consiglio accademico ai sensi dell'art. 10, comma 1.
3. I Centri di servizio possono essere costituiti in forma consorziata con altre Istituzioni e soggetti pubblici o privati.
Art. 27 - Direttore Amministrativo
1. Il Direttore amministrativo, ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. n. 132/03, è responsabile della gestione organizzativa, finanziaria, amministrativa, patrimoniale e contabile dell'Istituzione nell'ambito delle direttive formulate dal Consiglio di amministrazione e nel rispetto delle deliberazioni del medesimo.
2. Il Direttore amministrativo è a capo degli uffici e ne cura il buon andamento. Esercita attività di indirizzo, direzione e controllo del personale tecnico amministrativo, curandone il permanente aggiornamento.
3. Il Direttore amministrativo aggiorna periodicamente il Consiglio di amministrazione sulla situazione finanziaria e di cassa. Al Direttore amministrativo sono inoltre demandate tutte le altre funzioni previste nel Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità.
Titolo VII - Norme finali
Art. 28 - Calendario accademico
Il calendario accademico è deliberato con decreto del Direttore, sentiti il Consiglio accademico e la Consulta degli studenti.
Art. 29 - Pubblicità delle delibere
Alle delibere assunte dagli Organi che ne hanno la competenza, eccezion fatta per quelle riguardanti situazioni strettamente personali, e così pure agli ordini di servizio viene data pubblicità mediante inserimento nell'albo dell'Istituto, ove non diversamente disposto.
Art. 30 - Disposizioni finali
Modifiche al presente testo possono essere apportate secondo le stesse procedure seguite per la sua emanazione.