Doppia frequenza
A seguito della Legge 12 aprile 2022, n. 33 e del Decreto Ministeriale 2 agosto 2022, n. 933, a partire dall’a.a. 2022/2023 è consentita la cd. “doppia iscrizione”.
Il Decreto Ministeriale 2 agosto 2022, n. 933 prevede che gli studenti possono iscriversi contemporaneamente:
- a due corsi di diploma accademico di primo o di secondo livello o di perfezionamento o master se si differenzino per almeno i due terzi delle attività formative;
- a un corso di diploma accademico e a un corso di perfezionamento o master, di dottorato di ricerca o di specializzazione, o a un corso di dottorato di ricerca o di perfezionamento o master e a un corso di specializzazione;
- a un corso di studio universitario e a un corso di studio presso le istituzioni dell’AFAM.
In particolare, poi, l’articolo 4 del Decreto Ministeriale 2 agosto 2022, n. 933, prevede che: “Nel caso di attività formative coincidenti in due corsi di studio AFAM diversi, il riconoscimento è concesso automaticamente agli studenti, anche in deroga agli eventuali limiti quantitativi previsti nei regolamenti didattici. Nel caso di riconoscimento parziale delle attività formative svolte in un corso di studio, la struttura didattica competente dell’altro corso di studio può promuovere l’organizzazione e facilitare la fruizione da parte dello studente di attività formative integrative al fine del pieno riconoscimento dell’attività formativa. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato”.